Art. 67
Coinvolgimento delle istituzioni dell’Unione e dei parlamenti nazionali
In vigore dal 14 nov 2018
Coinvolgimento delle istituzioni dell’Unione e dei parlamenti nazionali
1. Eurojust trasmette la sua relazione annuale al Parlamento europeo, al Consiglio e ai Parlamenti nazionali, che possono formulare osservazioni e conclusioni.
2. Al momento della sua elezione, il neoeletto presidente di Eurojust è invitato a rendere una dichiarazione dinanzi alla commissione o alle commissioni competenti del Parlamento europeo e a rispondere alle domande dei membri di tali commissioni. Durante le discussioni non è fatto riferimento alcuno, diretto o indiretto, ad azioni concrete riguardanti specifici casi operativi.
3. Il presidente di Eurojust compare nell’ambito di una riunione interparlamentare di commissione, una volta all’anno per la valutazione congiunta delle attività di Eurojust da parte del Parlamento europeo e dei parlamenti nazionali, per illustrare le sue attività e presentare la sua relazione annuale o altri documenti chiave dell’Agenzia.
Durante le discussioni non è fatto riferimento alcuno, diretto o indiretto, ad azioni concrete adottate in relazione a specifici casi operativi.
4. Oltre agli altri obblighi di informazione e di consultazione stabiliti nel presente regolamento, Eurojust trasmette al Parlamento europeo e ai parlamenti nazionali, nelle rispettive lingue ufficiali, a titolo informativo:
a)
i risultati di studi e progetti strategici elaborati o commissionati da Eurojust;
b)
il documento di programmazione di cui all’;
c)
gli accordi di lavoro conclusi con terzi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2018:1727:oj#art-67