Art. 65

Disposizioni generali

In vigore dal 14 nov 2018
Disposizioni generali 1.   Al personale di Eurojust si applicano lo statuto dei funzionari, il regime applicabile agli altri agenti nonché le regole adottate di comune accordo dalle istituzioni dell’Unione per l’applicazione di detto statuto e di detto regime. 2.   Il personale di Eurojust è composto di persone assunte in base alle norme e regolamentazioni che si applicano ai funzionari e altri agenti dell’Unione, tenendo conto di tutti i criteri di cui all’ dello statuto dei funzionari, compresa la ripartizione geografica.
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