Art. 27
Trattamento dei dati personali operativi
In vigore dal 14 nov 2018
Trattamento dei dati personali operativi
1. Nella misura in cui sia necessario per l’assolvimento dei suoi compiti, Eurojust può, nell’ambito delle sue competenze e al fine di svolgere le sue funzioni operative, trattare con procedimenti automatizzati o casellari manuali strutturati a norma del presente regolamento soltanto i dati personali operativi di cui all’allegato II, punto 1, riguardanti persone nei cui confronti sussistono, in base al diritto nazionale degli Stati membri interessati, fondati motivi di ritenere che abbiano commesso o intendano commettere un reato di sua competenza, o che sono state condannate per siffatto reato.
2. Eurojust può trattare soltanto i dati personali operativi di cui all’allegato II, punto 2, riguardanti persone che, in base al diritto nazionale degli Stati membri interessati, sono considerate vittime o altre parti rispetto a un reato, quali le persone che potrebbero essere chiamate a testimoniare in un’indagine o azione penale riguardante una o più forme di criminalità e uno o più reati di cui all’, persone che sono in grado di fornire informazioni su reati, o persone in contatto con una delle persone di cui al paragrafo 1 o ad essa collegate. Il trattamento di tali dati personali operativi può aver luogo solo se necessario per l’assolvimento dei compiti di Eurojust, nell’ambito delle sue competenze e al fine di svolgere le sue funzioni operative.
3. In casi eccezionali, per un periodo limitato che non può superare il tempo necessario per concludere il caso in relazione al quale sono trattati, Eurojust può anche trattare dati personali operativi diversi da quelli di cui all’allegato II riguardanti le circostanze di un reato, qualora tali dati siano di rilevanza immediata e rientrano nell’ambito di indagini in corso che Eurojust coordina o contribuisce a coordinare e se il loro trattamento è necessario per le finalità di cui al paragrafo 1. Il responsabile della protezione dei dati di cui all’ è immediatamente informato non appena tali dati personali operativi sono trattati e delle circostanze specifiche che giustificano la necessità del trattamento di tali dati personali operativi. Qualora questi altri dati riguardino testimoni o vittime ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo, la decisione di trattarli è adottata di comune accordo dai membri nazionali interessati.
4. Eurojust può trattare categorie particolari di dati personali operativi in conformità dell’ del regolamento (UE) 2018/1725. Tali dati non possono essere trattati nell’indice di cui all’, paragrafo 4, del presente regolamento. Qualora questi altri dati riguardino testimoni o vittime ai sensi del paragrafo 2 del presente regolamento, la decisione di trattarli è adottata dai membri nazionali interessati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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