Art. 3
Competenza di Eurojust
In vigore dal 14 nov 2018
Competenza di Eurojust
1. Eurojust è competente per le forme gravi di criminalità di cui all’allegato I. Tuttavia, dalla data in cui EPPO ha assunto i suoi compiti di indagine e azione penale a norma dell’articolo 120, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1939, Eurojust non esercita le proprie competenze per quanto riguarda le forme di criminalità per le quali EPPO esercita le sue competenze, tranne nei casi in cui sono coinvolti anche Stati membri che non partecipano alla cooperazione rafforzata sull’istituzione di EPPO e su richiesta di quegli stessi Stati membri o su richiesta di EPPO.
2. Eurojust esercita le sue competenze per i reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione nei casi che vedono coinvolti gli Stati membri che partecipano alla cooperazione rafforzata sull’Istituzione di EPPO ma per i quali EPPO non è competente o decide di non esercitare la sua competenza.
Eurojust, EPPO e gli Stati membri interessati si consultano e cooperano tra lor al fine di facilitare l’esercizio delle competenze di Eurojust a norma del presente paragrafo. Le modalità pratiche relative a tale esercizio a norma del presente paragrafo sono disciplinate dall’accordo di lavoro di cui all’, paragrafo 3.
3. Per quanto riguarda altri tipi di reati diversi da quelli di cui all’allegato I, Eurojust può altresì, nell’ambito dei suoi compiti, prestare assistenza nelle indagini e nelle azioni penali su richiesta di un’autorità competente di uno Stato membro.
4. Eurojust è competente anche per i reati connessi ai reati elencati all’allegato I. Le categorie seguenti di reati sono considerati reati connessi:
a)
i reati commessi per procurarsi i mezzi per compiere i reati gravi elencati all’allegato I;
b)
i reati commessi per agevolare o compiere i reati gravi elencati all’allegato I;
c)
i reati commessi per assicurare l’impunità degli autori dei reati gravi elencati all’allegato I.
5. Su richiesta dell’autorità competente di uno Stato membro, Eurojust può prestare sostegno anche qualora le indagini e le azioni penali interessino unicamente lo Stato membro in questione e un paese terzo, se con tale paese è stato concluso un accordo di cooperazione o altra modalità di cooperazione ai sensi dell’, o qualora in un caso particolare sussista un interesse essenziale a prestare tale sostegno.
6. Su richiesta dell’autorità competente di uno Stato membro o della Commissione, Eurojust può prestare sostegno qualora le indagini e le azioni penali interessino unicamente lo Stato membro in questione, ma abbiano ripercussioni a livello dell’Unione. Prima di agire su richiesta della Commissione, Eurojust consulta l’autorità competente dello Stato membro interessato. Tale autorità competente può, entro un termine fissato da Eurojust, opporsi all’esecuzione della richiesta da parte di Eurojust, motivando in ogni caso la sua posizione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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