Art. 1

Istituzione dell’agenzia dell’Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale

In vigore dal 14 nov 2018
Istituzione dell’agenzia dell’Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale 1.   È istituita l’agenzia dell’Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust). 2.   Eurojust istituito con il presente regolamento sostituisce e succede all’unità Eurojust istituita con decisione 2002/187/GAI. 3.   Eurojust ha personalità giuridica.
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