Art. 1
Istituzione dell’agenzia dell’Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale
In vigore dal 14 nov 2018
Istituzione dell’agenzia dell’Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale
1. È istituita l’agenzia dell’Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust).
2. Eurojust istituito con il presente regolamento sostituisce e succede all’unità Eurojust istituita con decisione 2002/187/GAI.
3. Eurojust ha personalità giuridica.
Storico versioni
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