Art. 2
Compiti
In vigore dal 14 nov 2018
Compiti
1. Eurojust sostiene e potenzia il coordinamento e la cooperazione tra le autorità nazionali responsabili delle indagini e dell’azione penale contro le forme gravi di criminalità di competenza di Eurojust a norma dell’, paragrafi 1 e 3, qualora tali forme di criminalità interessino due o più Stati membri o richiedano un’azione penale su basi comuni, sulla scorta delle operazioni effettuate e delle informazioni fornite dalle autorità degli Stati membri, da Europol, da EPPO e dall’OLAF.
2. Nello svolgimento dei propri compiti Eurojust:
a)
tiene conto di qualsiasi richiesta formulata dall’autorità competente di uno Stato membro e di qualsiasi informazione fornita da autorità, istituzioni, organi e organismi dell’Unione competenti in virtù di disposizioni adottate nell’ambito dei trattati o di ogni informazione raccolta da Eurojust;
b)
agevola l’esecuzione delle richieste e decisioni di cooperazione giudiziaria, anche con riferimento a richieste e decisioni basate sugli strumenti che danno effetto il principio del riconoscimento reciproco.
3. Eurojust assolve i suoi compiti su richiesta delle autorità competenti degli Stati membri o di propria iniziativa o su richiesta di EPPO nei limiti delle sue competenze.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2018:1727:oj#art-2