Art. 2

Compiti

In vigore dal 14 nov 2018
Compiti 1.   Eurojust sostiene e potenzia il coordinamento e la cooperazione tra le autorità nazionali responsabili delle indagini e dell’azione penale contro le forme gravi di criminalità di competenza di Eurojust a norma dell’, paragrafi 1 e 3, qualora tali forme di criminalità interessino due o più Stati membri o richiedano un’azione penale su basi comuni, sulla scorta delle operazioni effettuate e delle informazioni fornite dalle autorità degli Stati membri, da Europol, da EPPO e dall’OLAF. 2.   Nello svolgimento dei propri compiti Eurojust: a) tiene conto di qualsiasi richiesta formulata dall’autorità competente di uno Stato membro e di qualsiasi informazione fornita da autorità, istituzioni, organi e organismi dell’Unione competenti in virtù di disposizioni adottate nell’ambito dei trattati o di ogni informazione raccolta da Eurojust; b) agevola l’esecuzione delle richieste e decisioni di cooperazione giudiziaria, anche con riferimento a richieste e decisioni basate sugli strumenti che danno effetto il principio del riconoscimento reciproco. 3.   Eurojust assolve i suoi compiti su richiesta delle autorità competenti degli Stati membri o di propria iniziativa o su richiesta di EPPO nei limiti delle sue competenze.
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