Art. 4
Funzioni operative di Eurojust
In vigore dal 14 nov 2018
Funzioni operative di Eurojust
1. Eurojust ha le seguenti funzioni operative:
a)
informare le autorità competenti degli Stati membri in ordine alle indagini e azioni penali di cui ha conoscenza che abbiano un’incidenza su scala dell’Unione, o che possano riguardare Stati membri diversi da quelli direttamente interessati;
b)
assistere le autorità competenti degli Stati membri per assicurare un coordinamento ottimale delle indagini e delle azioni penali;
c)
prestare assistenza per migliorare la cooperazione fra le autorità competenti degli Stati membri, segnatamente in base alle analisi svolte da Europol;
d)
collaborare e consultarsi con la rete giudiziaria europea in materia penale, anche utilizzando e contribuendo ad arricchire la base di dati documentali della rete giudiziaria europea;
e)
cooperare strettamente con EPPO sulle materie di sua competenza;
f)
prestare sostegno operativo, tecnico e finanziario alle operazioni e indagini transfrontaliere degli Stati membri, anche delle squadre investigative comuni;
g)
sostenere i centri di competenze specializzate dell’Unione sviluppati da Europol e da altre istituzioni, organi e organismi dell’Unione e, ove opportuno, parteciparvi;
h)
collaborare con le istituzioni, gli organi e gli organismi dell’Unione, nonché con le reti istituite nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia disciplinato dal titolo V TFUE;
i)
sostenere le azioni degli Stati membri volte a lottare contro le forme gravi di criminalità di cui all’allegato 1.
2. Nell’assolvimento dei suoi compiti, Eurojust può chiedere, specificandone i motivi, che le autorità competenti degli Stati membri interessati:
a)
avviino un’indagine o un’azione penale per fatti precisi;
b)
accettino che una di esse è più indicata ad avviare un’indagine o un’azione penale per fatti precisi;
c)
si coordinino con le autorità competenti di altri Stati membri;
d)
istituiscano una squadra investigativa comune conformemente ai pertinenti strumenti di cooperazione;
e)
gli comunichino le informazioni necessarie per l’assolvimento dei suoi compiti;
f)
dispongano misure investigative speciali;
g)
prendano ogni altra misura giustificata ai fini dell’indagine o dell’azione penale.
3. Eurojust può inoltre:
a)
fornire pareri a Europol sulla base delle analisi da questo sviluppate;
b)
fornire un sostegno logistico, compresa l’assistenza per la traduzione, l’interpretazione e l’organizzazione di riunioni di coordinamento.
4. Qualora due o più Stati membri non concordino su chi debba avviare un’indagine o un’azione penale a seguito di una richiesta formulata a norma del paragrafo 2, lettere a) o b), Eurojust formula un parere scritto sul caso. Eurojust invia immediatamente il parere agli Stati membri interessati.
5. Su richiesta di un’autorità competente, o di propria iniziativa, Eurojust formula un parere scritto sul ripetersi del rifiuto o delle difficoltà a eseguire richieste e decisioni di cooperazione giudiziaria, anche con riferimento alle richieste e alle decisioni che si basano sugli strumenti che applicano il principio del riconoscimento reciproco, purché non sia stato possibile risolvere la questione con il comune accordo delle autorità nazionali competenti o con l’intervento dei membri nazionali interessati. Eurojust invia immediatamente il parere agli Stati membri interessati.
6. Le autorità competenti degli Stati membri interessati rispondono senza indebito ritardo alle richieste di Eurojust di cui al paragrafo 2, e ai pareri scritti di cui al paragrafo 4 o 5. Le autorità competenti degli Stati membri possono rifiutarsi di ottemperare alle richieste o di seguire i pareri scritti ove ciò leda interessi essenziali di sicurezza nazionale o comprometta il successo di un’indagine in corso o la sicurezza di una persona.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2018:1727:oj#art-4