Art. 28

Trattamento sotto l’autorità di Eurojust o del responsabile del trattamento

In vigore dal 14 nov 2018
Trattamento sotto l’autorità di Eurojust o del responsabile del trattamento Il responsabile del trattamento o chiunque agisca sotto l’autorità di Eurojust, che abbia accesso a dati personali operativi, non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso da Eurojust, salvo che lo richieda il diritto dell’Unione o il diritto di uno Stato membro.
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