Art. 29

Termini per la conservazione dei dati personali operativi

In vigore dal 14 nov 2018
Termini per la conservazione dei dati personali operativi 1.   I dati personali operativi trattati da Eurojust non sono conservati da Eurojust più del tempo necessario per l’assolvimento dei suoi compiti. In particolare, fatto salvo il paragrafo 3 del presente articolo, i dati personali operativi di cui all’ non possono essere conservati oltre la prima data applicabile tra le seguenti: a) la scadenza del termine di prescrizione dell’azione penale in tutti gli Stati membri interessati dall’indagine e dall’azione penale; b) la data in cui si informa Eurojust del fatto che la persona è assolta e la decisione giudiziaria diventa definitiva, nel qual caso lo Stato membro interessato informa Eurojust senza ritardo; c) tre anni dopo la data in cui è divenuta definitiva la decisione giudiziaria dell’ultimo degli Stati membri interessati dall’indagine o dall’azione penale; d) la data in cui Eurojust e gli Stati membri interessati constatano o convengono di comune accordo che non è più necessario il coordinamento delle indagini o dell’azione penale di Eurojust, salvo che non sussista l’obbligo di fornire questa informazione a Eurojust in conformità dell’, paragrafo 5 o 6; e) tre anni dopo la data in cui i dati personali operativi sono stati trasmessi in conformità dell’, paragrafo 5 o 6. 2.   Il rispetto dei termini per la conservazione, previsti al paragrafo 1 del presente articolo, è costantemente verificato mediante un idoneo trattamento automatizzato condotto da Eurojust, in particolare sin dal momento in cui quest’ultimo chiude il caso. Una verifica della necessità di conservare i dati è altresì effettuata ogni tre anni dopo il loro inserimento e i le conclusioni di tale analisi si applicano poi al caso nel suo complesso. Se i dati personali operativi di cui all’, paragrafo 4, sono conservati per più di cinque anni, ne è informato il Garante europeo della protezione dei dati. 3.   Prima che scada uno dei termini di cui al paragrafo 1, Eurojust verifica la necessità di continuare a conservare i dati personali operativi se e per il tempo necessario all’assolvimento dei suoi compiti, e può decidere di conservare tali dati a titolo di deroga fino alla verifica successiva. I motivi dell’ulteriore conservazione devono essere giustificati e registrati. Se non è deciso nulla in merito all’ulteriore conservazione dei dati personali operativi al momento della verifica, tali dati sono automaticamente cancellati. 4.   Quando, in conformità del paragrafo 3, i dati personali operativi sono conservati oltre le date di conservazione di cui al paragrafo 1, il Garante europeo della protezione dei dati verifica altresì, ogni tre anni, la necessità di conservarli. 5.   Una volta scaduto il termine per la conservazione dell’ultimo dato automatizzato proveniente da tale fascicolo, ogni elemento del fascicolo in questione è distrutto ad eccezione dei documenti originali che Eurojust ha ricevuto dalle autorità nazionali e che devono essere restituiti ai fornitori che li avevano trasmessi. 6.   Qualora Eurojust abbia coordinato indagini o azioni penali, i membri nazionali interessati si informano tra loro ogniqualvolta sono informati che il caso è stato archiviato o che tutte le decisioni giudiziarie relative ad esso sono diventate definitive. 7.   Il paragrafo 5 non si applica: a) se ciò rischia di ledere gli interessi di una persona da tutelare; in tal caso i dati personali operativi sono usati solo con il consenso esplicito e scritto dell’interessato; b) quando l’interessato contesta l’esattezza dei dati personali operativi; in tal caso il paragrafo 5 non si applica per il periodo necessario agli Stati membri o a Eurojust, se del caso, per verificare l’accuratezza di tali dati; c) quando i dati personali operativi devono essere conservati a fini probatori ovvero per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria; d) quando l’interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali operativi e chiede invece che ne sia limitato l’utilizzo; oppure e) quando i dati personali operativi sono ulteriormente necessari per finalità di archiviazione nel pubblico interesse o per finalità statistiche.
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