Art. 31

Diritto di accesso dell’interessato

In vigore dal 14 nov 2018
Diritto di accesso dell’interessato 1.   L’interessato che desideri esercitare il diritto di accesso di cui all’ del regolamento (UE) 2018/1725 ai dati personali operativi che lo riguardano trattati da Eurojust può presentare domanda a Eurojust o all’autorità di vigilanza nazionale nello Stato membro di sua scelta. Tale autorità sottopone la domanda a Eurojust senza ritardo, in ogni caso entro un mese dal relativo ricevimento. 2.   Eurojust risponde alla domanda senza indebito ritardo e in ogni caso entro tre mesi dal ricevimento. 3.   Eurojust consulta le autorità competenti degli Stati membri interessati sulla decisione da prendere per rispondere a una domanda. La decisione di accesso ai dati è subordinata alla stretta cooperazione tra Eurojust e gli Stati membri direttamente interessati dalla comunicazione dei dati stessi. Se uno Stato membro si oppone alla decisione proposta da Eurojust, comunica a quest’ultimo i motivi della sua opposizione. Eurojust rispetta tali opposizioni. I membri nazionali interessati devono successivamente informare le autorità competenti circa il contenuto della decisione di Eurojust. 4.   I membri nazionali interessati la trattano e decidono per conto di Eurojust. Quando sono in disaccordo, i membri nazionali interessati ne investono il collegio, che decide in merito alla domanda alla maggioranza dei due terzi.
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Diritto di accesso dell’interessato (Art. 31 Regolamento (UE) 2018/1727) — Testo vigente | Portale Normativo