Art. 33

Diritto di limitazione di trattamento

In vigore dal 14 nov 2018
Diritto di limitazione di trattamento Fatte salve le eccezioni di cui all’, paragrafo 7, del presente regolamento, se il trattamento dei dati personali operativi è stato limitato a norma dell’, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1725, tali dati personali operativi sono trattati soltanto per tutelare i diritti dell’interessato o di un’altra persona fisica o giuridica che è parte di un procedimento di cui è parte Eurojust o per le finalità di cui all’, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1725.
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Diritto di limitazione di trattamento (Art. 33 Regolamento (UE) 2018/1727) — Testo vigente | Portale Normativo