Art. 26

Trattamento dei dati personali da parte di Eurojust

In vigore dal 14 nov 2018
Trattamento dei dati personali da parte di Eurojust 1.   Il presente regolamento e l’ e il capo IX del regolamento (UE) 2018/1725 si applicano al trattamento dei dati personali operativi da parte di Eurojust. Il regolamento (UE) 2018/1725 si applica altresì al trattamento dei dati personali amministrativi da parte di Eurojust, fatta eccezione per il suo capo IX. 2.   I riferimenti alle «norme in materia di protezione dei dati applicabili» nel presente regolamento devono essere letti come riferimenti alle disposizioni in materia di protezione dei dati personali stabilite dal presente regolamento e dal regolamento (UE) 2018/1725. 3.   Le norme in materia di protezione dei dati sul trattamento dei dati personali operativi contenute nel presente regolamento sono considerate norme specifiche in materia di protezione dei dati in rapporto alle norme generali stabilite all’ e al capo IX del regolamento (UE) 2018/1725. 4.   Eurojust stabilisce i termini per la conservazione dei dati personali amministrativi nelle disposizioni sulla protezione dei dati del proprio regolamento.
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Trattamento dei dati personali da parte di Eurojust (Art. 26 Regolamento (UE) 2018/1727) — Testo vigente | Portale Normativo