Art. 25
Accesso al sistema automatico di gestione dei fascicoli a livello nazionale
In vigore dal 14 nov 2018
Accesso al sistema automatico di gestione dei fascicoli a livello nazionale
1. Le persone di cui all’, paragrafo 3, nella misura in cui sono collegate al sistema automatico di gestione dei fascicoli, possono accedere unicamente:
a)
all’indice, purché il membro nazionale che ha deciso di introdurre i dati nell’indice non abbia espressamente negato tale accesso;
b)
agli archivi di lavoro temporanei creati dal membro nazionale del loro Stato membro;
c)
agli archivi di lavoro temporanei creati da membri nazionali di altri Stati membri ai quali il membro nazionale del loro Stato membro è autorizzato ad accedere, purché il membro nazionale che ha creato l’archivio di lavoro temporaneo non abbia espressamente negato tale accesso.
2. Il membro nazionale decide, entro i limiti di cui al paragrafo 1 del presente articolo, la portata dell’accesso agli archivi di lavoro temporanei concesso nel proprio Stato membro alle persone di cui all’, paragrafo 3, nella misura in cui sono collegate al sistema automatico di gestione dei fascicoli.
3. Previa consultazione del membro nazionale, ciascuno Stato membro decide la portata dell’accesso all’indice concesso sul suo territorio alle persone di cui all’, paragrafo 3, nella misura in cui sono collegate al sistema automatico di gestione dei fascicoli. Gli Stati membri notificano la loro decisione a Eurojust e alla Commissione. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.
4. Le persone cui è concesso l’accesso ai sensi del paragrafo 2 accedono quanto meno all’indice nella misura necessaria per accedere agli archivi di lavoro temporaneo cui hanno diritto di accesso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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