Art. 20
Sistema di coordinamento nazionale Eurojust
In vigore dal 14 nov 2018
Sistema di coordinamento nazionale Eurojust
1. Ciascuno Stato membro nomina uno o più corrispondenti nazionali per Eurojust.
2. Tutti i corrispondenti nazionali nominati dagli Stati membri a norma del paragrafo 1 dispongono delle competenze e dell’esperienza necessarie per l’esercizio delle loro funzioni.
3. Ciascuno Stato membro istituisce un sistema di coordinamento nazionale Eurojust per assicurare il coordinamento del lavoro svolto:
a)
dai corrispondenti nazionali di Eurojust;
b)
dai corrispondenti nazionali per le questioni attinenti alla competenza di EPPO;
c)
dal corrispondente nazionale di Eurojust in materia di terrorismo;
d)
dal corrispondente nazionale della rete giudiziaria europea in materia penale e da un massimo di tre altri punti di contatto della rete;
e)
dai membri nazionali o dai punti di contatto della rete delle squadre investigative comuni e delle reti istituite con le decisioni 2002/494/GAI, 2007/845/GAI e 2008/852/GAI;
f)
se del caso, da altre autorità giudiziarie pertinenti.
4. Le persone di cui ai paragrafi 1 e 3 mantengono la posizione e lo status conferiti loro dal diritto nazionale, senza che ciò abbia un impatto significativo sull’esercizio delle loro funzioni nell’ambito del presente regolamento.
5. I corrispondenti nazionali di Eurojust sono responsabili del funzionamento del rispettivo sistema di coordinamento nazionale Eurojust. Qualora siano nominati più corrispondenti, uno di questi è responsabile del funzionamento del rispettivo sistema di coordinamento nazionale Eurojust.
6. I membri nazionali sono informati di tutte le riunioni del loro sistema di coordinamento nazionale Eurojust in cui sono discusse questioni connesse all’attività operativa e possono parteciparvi se necessario.
7. Ogni sistema di coordinamento nazionale Eurojust agevola, lo svolgimento dei compiti di Eurojust all’interno dello Stato membro, segnatamente:
a)
provvedendo affinché il sistema automatico di gestione dei fascicoli di cui all’ riceva le informazioni relative allo Stato membro interessato in modo efficace e affidabile;
b)
aiutando a determinare se una richiesta debba essere trattata con l’assistenza di Eurojust o della rete giudiziaria europea;
c)
aiutando il membro nazionale a individuare le pertinenti autorità per l’esecuzione delle richieste e decisioni di cooperazione giudiziaria, comprese le richieste e le decisioni che applicano il principio del riconoscimento reciproco;
d)
mantenendo stretti rapporti con l’unità nazionale Europol, altri punti di contatto della rete giudiziaria europea e altre pertinenti autorità nazionali competenti.
8. Per conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 7, le persone di cui al paragrafo 1 e al paragrafo 3, lettere a), b) e c), sono collegate al sistema automatico di gestione dei fascicoli in conformità del presente articolo e degli , e le persone o autorità di cui alle lettere d) ed e), possono essere collegate. Il costo del collegamento al sistema automatico di gestione dei fascicoli è a carico del bilancio generale dell’Unione europea.
9. La creazione del sistema di coordinamento nazionale Eurojust e la nomina dei corrispondenti nazionali non preclude contatti diretti tra il membro nazionale e le autorità competenti del suo Stato membro.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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