Art. 20

Sistema di coordinamento nazionale Eurojust

In vigore dal 14 nov 2018
Sistema di coordinamento nazionale Eurojust 1.   Ciascuno Stato membro nomina uno o più corrispondenti nazionali per Eurojust. 2.   Tutti i corrispondenti nazionali nominati dagli Stati membri a norma del paragrafo 1 dispongono delle competenze e dell’esperienza necessarie per l’esercizio delle loro funzioni. 3.   Ciascuno Stato membro istituisce un sistema di coordinamento nazionale Eurojust per assicurare il coordinamento del lavoro svolto: a) dai corrispondenti nazionali di Eurojust; b) dai corrispondenti nazionali per le questioni attinenti alla competenza di EPPO; c) dal corrispondente nazionale di Eurojust in materia di terrorismo; d) dal corrispondente nazionale della rete giudiziaria europea in materia penale e da un massimo di tre altri punti di contatto della rete; e) dai membri nazionali o dai punti di contatto della rete delle squadre investigative comuni e delle reti istituite con le decisioni 2002/494/GAI, 2007/845/GAI e 2008/852/GAI; f) se del caso, da altre autorità giudiziarie pertinenti. 4.   Le persone di cui ai paragrafi 1 e 3 mantengono la posizione e lo status conferiti loro dal diritto nazionale, senza che ciò abbia un impatto significativo sull’esercizio delle loro funzioni nell’ambito del presente regolamento. 5.   I corrispondenti nazionali di Eurojust sono responsabili del funzionamento del rispettivo sistema di coordinamento nazionale Eurojust. Qualora siano nominati più corrispondenti, uno di questi è responsabile del funzionamento del rispettivo sistema di coordinamento nazionale Eurojust. 6.   I membri nazionali sono informati di tutte le riunioni del loro sistema di coordinamento nazionale Eurojust in cui sono discusse questioni connesse all’attività operativa e possono parteciparvi se necessario. 7.   Ogni sistema di coordinamento nazionale Eurojust agevola, lo svolgimento dei compiti di Eurojust all’interno dello Stato membro, segnatamente: a) provvedendo affinché il sistema automatico di gestione dei fascicoli di cui all’ riceva le informazioni relative allo Stato membro interessato in modo efficace e affidabile; b) aiutando a determinare se una richiesta debba essere trattata con l’assistenza di Eurojust o della rete giudiziaria europea; c) aiutando il membro nazionale a individuare le pertinenti autorità per l’esecuzione delle richieste e decisioni di cooperazione giudiziaria, comprese le richieste e le decisioni che applicano il principio del riconoscimento reciproco; d) mantenendo stretti rapporti con l’unità nazionale Europol, altri punti di contatto della rete giudiziaria europea e altre pertinenti autorità nazionali competenti. 8.   Per conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 7, le persone di cui al paragrafo 1 e al paragrafo 3, lettere a), b) e c), sono collegate al sistema automatico di gestione dei fascicoli in conformità del presente articolo e degli , e le persone o autorità di cui alle lettere d) ed e), possono essere collegate. Il costo del collegamento al sistema automatico di gestione dei fascicoli è a carico del bilancio generale dell’Unione europea. 9.   La creazione del sistema di coordinamento nazionale Eurojust e la nomina dei corrispondenti nazionali non preclude contatti diretti tra il membro nazionale e le autorità competenti del suo Stato membro.
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