Art. 19

Meccanismo di coordinamento permanente

In vigore dal 14 nov 2018
Meccanismo di coordinamento permanente 1.   Per poter svolgere i suoi compiti in casi urgenti, Eurojust istituisce un meccanismo di coordinamento permanente («MCC») in grado di ricevere e trattare in qualsiasi momento le richieste che gli sono destinate. L’MCC deve essere contattabile 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. 2.   L’MCC si avvale di un rappresentante dell’MCC per Stato membro, che può essere il membro nazionale, il suo aggiunto, un assistente autorizzato a sostituire il membro nazionale o un esperto nazionale distaccato. Il rappresentante MCC deve essere in grado di intervenire 24 ore su 24 e sette giorni su sette. 3.   I rappresentanti MCC intervengono efficacemente e senza ritardo, in relazione all’esecuzione della richiesta nel proprio Stato membro.
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Meccanismo di coordinamento permanente (Art. 19 Regolamento (UE) 2018/1727) — Testo vigente | Portale Normativo