Art. 36

Designazione del responsabile della protezione dei dati

In vigore dal 14 nov 2018
Designazione del responsabile della protezione dei dati 1.   Il comitato esecutivo designa un responsabile della protezione dei dati. Il responsabile della protezione dei dati è un membro del personale nominato appositamente a tale scopo. Nello svolgimento delle sue funzioni, il responsabile della protezione dei dati agisce in piena indipendenza e non può ricevere istruzioni. 2.   Il responsabile della protezione dei dati è selezionato in base alle qualità professionali e, in particolare, alla conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, nonché alla capacità di assolvere i compiti a norma del presente regolamento, in particolare quelli di cui all’. 3.   La scelta del responsabile della protezione dei dati non deve poter dar luogo a un conflitto di interessi tra la sua funzione di responsabile della protezione dei dati ed eventuali altre funzioni ufficiali, in particolare relativamente all’applicazione del presente regolamento. 4.   Il responsabile della protezione dei dati è nominato per un periodo di quattro anni; il mandato è rinnovabile, ma la sua durata complessiva non può superare gli otto anni. Il responsabile della protezione può essere rimosso dall’incarico dal comitato esecutivo solo con il consenso del Garante europeo della protezione dei dati, se non soddisfa più le condizioni richieste per l’esercizio delle sue funzioni. 5.   Eurojust pubblica i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati e li comunica al Garante europeo della protezione dei dati.
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