Art. 38
Compiti del responsabile della protezione dei dati
In vigore dal 14 nov 2018
Compiti del responsabile della protezione dei dati
1. Il responsabile della protezione dei dati ha, in particolare, i compiti seguenti per quanto riguarda il trattamento dei dati personali:
a)
garantire, in modo indipendente, che Eurojust rispetti le disposizioni in materia di protezione dei dati del presente regolamento e del regolamento (UE) 2018/1725 nonché le pertinenti disposizioni sulla protezione dei dati del regolamento interno; ciò comprende il controllo dell’osservanza del presente regolamento, del regolamento (UE) 2018/1725, di altre disposizioni dell’Unione o nazionali relative alla protezione dei dati nonché delle politiche di Eurojust in materia di protezione dei dati personali, comprese l’attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
b)
informare e fornire consulenza a Eurojust nonché al personale che esegue il trattamento dei dati personali in merito agli obblighi derivanti dal presente regolamento, dal regolamento (UE) 2018/1725 nonché da altre disposizioni dell’Unione o nazionali relative alla protezione dei dati;
c)
fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d’impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell’articolo 89del regolamento (UE) 2018/1725;
d)
garantire che sia mantenuta traccia del trasferimento e del ricevimento di dati personali in conformità delle disposizioni da stabilire nel regolamento interno di Eurojust;
e)
cooperare con il personale di Eurojust preposto alle procedure, alla formazione e alla consulenza in materia di trattamento di dati;
f)
cooperare con il Garante europeo della protezione dei dati;
g)
garantire che gli interessati siano informati dei propri diritti ai sensi del presente regolamento e del regolamento (UE) 2018/1725;
h)
fungere da punto di contatto per il Garante europeo della protezione dei dati per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all’articolo 90 del regolamento (UE) 2018/1725 , ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione;
i)
fornire, se richiesto, un parere in merito alla necessità di notificare o comunicare una violazione dei dati personali a norma degli articoli 92e 93del regolamento (UE) 2018/1725;
j)
redigere una relazione annuale e trasmetterla al comitato esecutivo, al collegio e al Garante europeo della protezione dei dati.
2. Il responsabile della protezione dei dati svolge le funzioni di cui al regolamento (UE) 2018/1725 per quanto riguarda i dati personali amministrativi.
3. Il responsabile della protezione dei dati e i membri del personale di Eurojust che assistono il responsabile della protezione dei dati nell’esercizio delle sue funzioni hanno accesso ai dati personali trattati presso Eurojust e ai locali di quest’ultima nella misura necessaria allo svolgimento dei loro compiti.
4. Qualora ritenga che non siano state rispettate le disposizioni del regolamento (UE) 2018/1725 relative al trattamento dei dati personali amministrativi o le disposizioni del presente regolamento e/o dell’ e del capo IX del regolamento (UE) 2018/1725 relative al trattamento dei dati personali operativi, il responsabile della protezione dei dati ne informa il comitato esecutivo chiedendogli di porre rimedio all’inadempienza entro un dato termine. Se il comitato esecutivo non pone rimedio all’inadempienza entro il termine indicato, il responsabile della protezione dei dati si rivolge al Garante europeo della protezione dei dati.
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