Art. 40

Controllo da parte del Garante europeo della protezione dei dati

In vigore dal 14 nov 2018
Controllo da parte del Garante europeo della protezione dei dati 1.   Il Garante europeo della protezione dei dati ha il compito di controllare e assicurare l’applicazione delle disposizioni del presente regolamento e del regolamento (UE) 2018/1725 relative alla tutela dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche con riguardo al trattamento di dati personali operativi da parte di Eurojust, e di fornire a Eurojust e agli interessati pareri su tutte le questioni relative al trattamento dei dati personali operativi. A tal fine, il Garante assolve le funzioni previste al paragrafo 2 del presente articolo, esercita i poteri attribuitigli dal paragrafo 3 del presente articolo e coopera con le autorità di controllo nazionali ai sensi dell’. 2.   In applicazione del presente regolamento e del regolamento 2018/1725, il Garante europeo della protezione dei dati svolge le funzioni seguenti: a) trattare i reclami e compiere i relativi accertamenti e comunicarne l’esito agli interessati entro un termine ragionevole; b) svolgere indagini di propria iniziativa o in seguito a un reclamo e comunicarne l’esito agli interessati entro un termine ragionevole; c) sorvegliare e garantire l’applicazione delle disposizioni del presente regolamento e del regolamento 2018/1725 relative alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali operativi da parte di Eurojust; d) consigliare Eurojust, di propria iniziativa o su richiesta, in ordine a qualsiasi argomento relativo al trattamento di dati personali operativi, in particolare prima che Eurojust adotti regolamentazioni interne relative alla tutela dei diritti e delle libertà fondamentali riguardo al trattamento di dati personali operativi. 3.   In applicazione del presente regolamento e del regolamento (UE) 2018/1725 e tenendo conto delle implicazioni per le indagini e le azioni penali degli Stati membri, il Garante europeo della protezione dei dati può: a) offrire consulenza agli interessati nell’esercizio dei loro diritti; b) rivolgersi a Eurojust in caso di asserita violazione delle disposizioni sul trattamento dei dati personali operativi e, ove opportuno, presentare proposte volte a porre rimedio a tale violazione e a migliorare la protezione degli interessati; c) consultare Eurojust qualora le richieste di esercizio di determinati diritti in relazione ai dati personali operativi siano state respinte in violazione degli o 33 del presente regolamento e degli articoli da 77 a 82 o dell’articolo 84 del regolamento (UE) 2018/1725; d) rivolgere avvertimenti a Eurojust; e) ordinare a Eurojust di effettuare la rettifica, la limitazione o la cancellazione di dati personali operativi che sono stati trattati da Eurojust in violazione delle disposizioni che disciplinano il trattamento dei dati personali operativi e di notificare tali misure ai terzi ai quali i dati sono stati comunicati, a condizione che ciò non interferisca con i compiti di Eurojust stabiliti all’; f) adire la Corte di giustizia dell’Unione europea («Corte») alle condizioni previste dal trattato; g) intervenire nelle cause dinanzi alla Corte. 4.   Il Garante europeo della protezione dei dati ha accesso ai dati personali operativi trattati da Eurojust e ai locali di quest’ultima nella misura necessaria allo svolgimento dei suoi compiti. 5.   Il Garante europeo della protezione dei dati elabora una relazione annuale sulle attività di controllo riguardanti Eurojust. La relazione costituisce parte integrante della relazione annuale del Garante europeo della protezione dei dati di cui all’ del regolamento (UE) 2018/1725 . Le autorità di controllo nazionali sono invitate a formulare osservazioni su tale relazione prima che essa diventi parte integrante della relazione annuale del Garante europeo della protezione dei dati di cui all’ del regolamento (UE) 2018/1725. Il Garante europeo della protezione dei dati tiene nella massima considerazione le osservazioni delle autorità di controllo nazionali e, in ogni caso, fa riferimento a queste nella relazione annuale. 6.   Eurojust, su richiesta del Garante europeo della protezione dei dati, coopera con esso nell’esecuzione dei compiti del medesimo.
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