Art. 39
Notifica di una violazione dei dati personali alle autorità interessate
In vigore dal 14 nov 2018
Notifica di una violazione dei dati personali alle autorità interessate
1. In caso di violazione dei dati personali, Eurojust notifica tale violazione alle autorità competenti degli Stati membri interessati senza ingiustificato ritardo.
2. La notifica di cui al paragrafo 1 deve come minimo:
a)
descrivere la natura della violazione dei dati personali, compresi, ove possibile e appropriato, le categorie e il numero di interessati in questione e le categorie e il numero di registrazioni dei dati in questione;
b)
descrivere le probabili conseguenze della violazione dei dati personali;
c)
descrivere le misure proposte o adottate da Eurojust per porre rimedio alla violazione dei dati personali; nonché
d)
ove opportuno, elencare le misure raccomandate per attenuare i possibili effetti pregiudizievoli della violazione dei dati personali.
Storico versioni
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