Art. 41
Segreto professionale del Garante europeo della protezione dei dati
In vigore dal 14 nov 2018
Segreto professionale del Garante europeo della protezione dei dati
1. Il Garante europeo della protezione dei dati e il personale alle sue dipendenze sono tenuti al segreto professionale in merito alle informazioni riservate cui hanno avuto accesso durante l’esercizio delle loro funzioni, sia durante che dopo il mandato.
2. Il Garante europeo della protezione dei dati tiene nella massima considerazione, nell’esercizio dei suoi poteri di controllo, la segretezza delle indagini e dei procedimenti penali, in conformità del diritto dell’Unione o dello Stato membro.
Storico versioni
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