Art. 42

Cooperazione tra il Garante europeo della protezione dei dati e le autorità di controllo nazionali

In vigore dal 14 nov 2018
Cooperazione tra il Garante europeo della protezione dei dati e le autorità di controllo nazionali 1.   Il Garante europeo della protezione dei dati agisce in stretta cooperazione con le autorità di controllo nazionali riguardo a temi specifici che richiedono un contributo nazionale, in particolare se esso o un’autorità di controllo nazionale constata notevoli differenze tra le pratiche degli Stati membri o trasferimenti potenzialmente illeciti nell’uso dei canali Eurojust per lo scambio di informazioni, o in relazione a questioni sollevate da una o più autorità di controllo nazionali sull’attuazione e interpretazione del presente regolamento. 2.   Nei casi di cui al paragrafo 1, è assicurato il controllo coordinato a norma dell’ del regolamento (UE) 2018/1725 . 3.   Il Garante europeo della protezione dei dati tiene pienamente informate le autorità di controllo nazionali relativamente a tutte le questioni che le riguardano direttamente o sono per loro altrimenti pertinenti. Su richiesta di una o più autorità di controllo nazionali il Garante europeo della protezione dei dati le informa riguardo a questioni specifiche. 4.   In casi riguardanti i dati provenienti da uno o più Stati membri, compresi i casi di cui all’, paragrafo 3, il Garante europeo della protezione dei dati consulta le autorità di controllo nazionali interessate. Il Garante europeo della protezione dei dati non decide in merito agli ulteriori provvedimenti da adottare prima che tali autorità di controllo nazionali gli abbiano comunicato la propria posizione, entro un termine specificato dal Garante. Tale termine non può essere inferiore a un mese o superiore a tre mesi. Il Garante europeo della protezione dei dati tiene nella massima considerazione la posizione delle autorità di controllo nazionali interessate. Qualora non intenda seguire la loro posizione, il Garante europeo della protezione dei dati le informa in merito, giustifica la propria decisione e sottopone la questione al comitato europeo per la protezione dei dati. Qualora reputi che si tratti di casi di estrema urgenza, il Garante europeo della protezione dei dati può decidere di prendere provvedimenti immediati. In tali casi informa immediatamente le autorità di controllo nazionali interessate e motiva la natura urgente della situazione e giustifica il provvedimento adottato. 5.   Le autorità di controllo nazionali informano il Garante europeo della protezione dei dati delle azioni che intraprendono in relazione al trasferimento, al reperimento e a qualsiasi altra comunicazione di dati personali operativi di cui al presente regolamento da parte degli Stati membri.
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