Art. 63

Rendicontazione e discarico

In vigore dal 14 nov 2018
Rendicontazione e discarico 1.   Entro il 1o marzo dell’esercizio successivo alla chiusura dell’esercizio (anno N + 1), il contabile di Eurojust comunica i conti provvisori dell’esercizio (anno N) al contabile della Commissione e alla Corte dei conti. 2.   Entro il 31 marzo dell’anno N + 1, Eurojust trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti la relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio per l’anno N. 3.   Entro il 31 marzo dell’anno N + 1, il contabile della Commissione trasmette alla Corte dei conti i conti provvisori di Eurojust per l’anno N consolidati con i conti della Commissione. 4.   Ai sensi dell’articolo 246, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, la Corte dei conti formula, entro il 1o giugno dell’anno N + 1, le sue osservazioni sui conti provvisori di Eurojust. 5.   Al ricevimento delle osservazioni formulate dalla Corte dei conti sui conti provvisori di Eurojust ai sensi dell’articolo 246 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, il direttore amministrativo stabilisce i conti definitivi di Eurojust sotto la sua responsabilità e li trasmette per parere al comitato esecutivo. 6.   Il comitato esecutivo formula un parere sui conti definitivi di Eurojust. 7.   Entro il 1o luglio dell’anno N + 1, il direttore esecutivo trasmette i conti definitivi per l’anno N, accompagnati dal parere del comitato esecutivo, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti. 8.   I conti definitivi di Eurojust per l’anno N sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea entro il 15 novembre dell’anno N + 1. 9.   Il direttore amministrativo invia alla Corte dei conti una risposta alle sue osservazioni entro il 30 settembre dell’anno N + 1. Il direttore amministrativo invia tale risposta anche al comitato esecutivo e alla Commissione. 10.   Il direttore amministrativo presenta al Parlamento europeo, su richiesta di quest’ultimo e a norma dell’articolo 261, paragrafo 3, del regolamento (CE, Euratom) 2018/1046, tutte le informazioni necessarie per il corretto svolgimento della procedura di discarico per l’esercizio in oggetto. 11.   Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata, dà discarico al direttore amministrativo, entro il 15 maggio dell’anno N + 2, per l’esecuzione del bilancio dell’esercizio N. 12.   Il discarico per l’esecuzione del bilancio di Eurojust è dato dal Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio, secondo una procedura paragonabile a quella prevista dall’articolo 319 TFUE e dagli articoli 260, 261 e 262 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, e sulla base della relazione di revisione contabile della Corte dei conti europea. Qualora il Parlamento rifiuti di concedere il discarico entro il 15 maggio dell’anno N + 2, il direttore amministrativo è invitato a spiegare la sua posizione al collegio, che adotta la sua decisione finale sulla posizione del direttore amministrativo alla luce delle circostanze.
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