Art. 66

Esperti nazionali distaccati e altro personale

In vigore dal 14 nov 2018
Esperti nazionali distaccati e altro personale 1.   Eurojust può avvalersi, oltre al proprio personale, di esperti nazionali distaccati o di altro personale non impiegato da Eurojust. 2.   Il collegio adotta una decisione in cui stabilisce le norme relative al distacco di esperti nazionali a Eurojust e all’impiego di altro personale, in particolare per evitare potenziali conflitti di interessi. 3.   Eurojust adotta opportune misure amministrative, anche attraverso azioni di formazione e strategie di prevenzione, per evitare conflitti d’interesse, segnatamente in relazione a problematiche riguardanti il periodo successivo alla cessazione dalle funzioni.
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Esperti nazionali distaccati e altro personale (Art. 66 Regolamento (UE) 2018/1727) — Testo vigente | Portale Normativo