Art. 71
Regime linguistico
In vigore dal 14 nov 2018
Regime linguistico
1. A Eurojust si applicano le disposizioni del regolamento n. 1 del Consiglio (23).
2. Il collegio decide a maggioranza dei due terzi dei suoi membri il regime linguistico interno di Eurojust.
3. I servizi di traduzione necessari per il funzionamento di Eurojust sono forniti dal Centro di traduzione degli organismi dell’Unione europea istituito dal regolamento (CE) n. 2965/94 del Consiglio (24), a meno che l’indisponibilità del Centro di traduzione non imponga di trovare un’altra soluzione.
Storico versioni
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