Art. 72
Riservatezza
In vigore dal 14 nov 2018
Riservatezza
1. I membri nazionali, gli aggiunti e i loro assistenti di cui all’, il personale di Eurojust, i corrispondenti nazionali, gli esperti nazionali distaccati, i magistrati di collegamento, il responsabile della protezione dei dati e i membri e il personale del Garante europeo della protezione dei dati hanno l’obbligo della riservatezza rispetto a qualsiasi informazione di cui sono venuti a conoscenza nell’esercizio delle loro funzioni.
2. L’obbligo della riservatezza si applica a qualsiasi persona e a qualsiasi organismo che collabori con Eurojust.
3. L’obbligo della riservatezza permane anche dopo la cessazione delle funzioni, del contratto di lavoro e dell’attività delle persone di cui ai paragrafi 1 e 2.
4. L’obbligo della riservatezza si applica a tutte le informazioni ricevute o scambiate da Eurojust, a meno che tali informazioni siano già state legalmente rese pubbliche o accessibili al pubblico.
Storico versioni
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