Art. 74

Trasparenza

In vigore dal 14 nov 2018
Trasparenza 1.   Ai documenti in possesso di Eurojust si applica il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (25). 2.   Il comitato esecutivo predispone, entro sei mesi dalla data della sua prima riunione, le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001 ai fini dell’adozione da parte del collegio. 3.   Le decisioni adottate da Eurojust ai sensi dell’ del regolamento (CE) n. 1049/2001 possono costituire oggetto di denuncia presso il Mediatore europeo o di ricorso dinanzi alla Corte, alle condizioni di cui, rispettivamente, agli articoli 228 e 263 TFUE. 4.   Eurojust pubblica sul suo sito web l’elenco dei membri del comitato esecutivo e le sintesi dei risultati delle riunioni di quest’ultimo. La pubblicazione di dette sintesi è limitata o omessa su base temporanea o permanente qualora essa rischi di compromettere lo svolgimento dei compiti di Eurojust, tenendo conto degli obblighi del segreto e della riservatezza nonché del carattere operativo di Eurojust.
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