Art. 74
Trasparenza
In vigore dal 14 nov 2018
Trasparenza
1. Ai documenti in possesso di Eurojust si applica il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (25).
2. Il comitato esecutivo predispone, entro sei mesi dalla data della sua prima riunione, le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001 ai fini dell’adozione da parte del collegio.
3. Le decisioni adottate da Eurojust ai sensi dell’ del regolamento (CE) n. 1049/2001 possono costituire oggetto di denuncia presso il Mediatore europeo o di ricorso dinanzi alla Corte, alle condizioni di cui, rispettivamente, agli articoli 228 e 263 TFUE.
4. Eurojust pubblica sul suo sito web l’elenco dei membri del comitato esecutivo e le sintesi dei risultati delle riunioni di quest’ultimo. La pubblicazione di dette sintesi è limitata o omessa su base temporanea o permanente qualora essa rischi di compromettere lo svolgimento dei compiti di Eurojust, tenendo conto degli obblighi del segreto e della riservatezza nonché del carattere operativo di Eurojust.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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