Art. 75
OLAF e Corte dei conti europea
In vigore dal 14 nov 2018
OLAF e Corte dei conti europea
1. Per facilitare la lotta contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita ai sensi del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013, Eurojust, entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento, aderisce all’accordo interistituzionale, del 25 maggio 1999, tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell’Unione europea e la Commissione delle Comunità europee relativo alle indagini svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) (26) e adotta le opportune disposizioni applicabili a tutti i membri nazionali, i loro aggiunti e assistenti, gli esperti nazionali distaccati e il personale di Eurojust utilizzando i modelli riportati nell’allegato di tale accordo.
2. La Corte dei conti ha la facoltà di sottoporre ad audit, sulla base di documenti e con verifiche sul posto, tutti i beneficiari di sovvenzioni, i contraenti e i subcontraenti che hanno ottenuto fondi dell’Unione da Eurojust.
3. L’OLAF può svolgere indagini, compresi controlli e verifiche sul posto, conformemente alle disposizioni e procedure stabilite dal regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 e dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio (27), per accertare eventuali irregolarità lesive degli interessi finanziari dell’Unione in relazione a spese finanziate da Eurojust.
4. Fatti salvi i paragrafi 1, 2 e 3, gli accordi di lavoro con i paesi terzi, le organizzazioni internazionali o Interpol, i contratti, le convenzioni di sovvenzione e le decisioni di sovvenzione di Eurojust contengono disposizioni che abilitano espressamente la Corte dei conti e l’OLAF a svolgere tali audit e indagini in base alle rispettive competenze.
5. Il personale di Eurojust, il direttore amministrativo e i membri del collegio e del comitato esecutivo segnalano tempestivamente all’OLAF e a EPPO i sospetti di attività irregolari o illegali nell’ambito del loro mandato, di cui possono essere venuti a conoscenza nell’esercizio delle loro funzioni, senza che con ciò sia chiamata in causa la loro responsabilità.
Storico versioni
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