Art. 73
Condizioni di riservatezza dei procedimenti nazionali
In vigore dal 14 nov 2018
Condizioni di riservatezza dei procedimenti nazionali
1. Fatto salvo l’, paragrafo 3, nei casi in cui le informazioni siano ricevute o scambiate tramite Eurojust, l’autorità dello Stato membro che ha fornito le informazioni può, conformemente al suo diritto nazionale, stabilire condizioni sull’impiego di tali informazioni da parte dell’autorità ricevente nei procedimenti nazionali.
2. L’autorità dello Stato membro che riceve le informazioni di cui al paragrafo 1 è vincolata da tali condizioni.
Storico versioni
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