Art. 8
Poteri dei membri nazionali
In vigore dal 14 nov 2018
Poteri dei membri nazionali
1. I membri nazionali hanno il potere di:
a)
agevolare o altrimenti sostenere l’emissione o l’esecuzione delle richieste di assistenza giudiziaria o riconoscimento reciproco;
b)
contattare direttamente e scambiare informazioni con le autorità nazionali competenti del proprio Stato membro o con qualsiasi altro organo, ufficio o agenzia competente dell’Unione, inclusa EPPO;
c)
contattare direttamente e scambiare informazioni con le autorità internazionali competenti, in conformità degli impegni internazionali del proprio Stato membro;
d)
partecipare alle squadre investigative comuni, anche alla loro costituzione.
2. Fatto salvo il paragrafo 1, gli Stati membri possono attribuire ulteriori poteri ai membri nazionali in conformità del loro diritto nazionale. Tali Stati membri comunicano formalmente alla Commissione e al collegio tali poteri.
3. Di concerto con l’autorità nazionale competente i membri nazionali possono, in conformità del diritto nazionale:
a)
emettere o eseguire ogni richiesta di assistenza giuridica reciproca o di riconoscimento reciproco;
b)
disporre, chiedere o eseguire misure investigative a norma della direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (17).
4. Nei casi urgenti e qualora non sia possibile individuare o contattare tempestivamente l’autorità nazionale competente, i membri nazionali possono adottare le misure di cui al paragrafo 3 in conformità del loro diritto nazionale, a condizione che ne informino quanto prima l’autorità nazionale competente.
5. Il membro nazionale ha facoltà di presentare una proposta all’autorità competente nazionale l’attuazione delle misure di cui ai paragrafi 3 e 4 se l’esercizio dei poteri di cui ai paragrafi 3 e 4 da parte del membro nazionale confligge con
a)
le norme costituzionali di uno Stato membro;
oppure
b)
gli aspetti fondamentali del sistema giudiziario penale di uno Stato membro riguardanti:
i)
la suddivisione dei poteri tra polizia, magistrati del pubblico ministero e giudici;
ii)
la divisione funzionale dei compiti tra procure;
oppure
iii)
la struttura federale dello Stato membro interessato.
6. Gli Stati membri provvedono affinché, nei casi di cui al paragrafo 5, la proposta presentata dal membro nazionale sia trattata senza indebito ritardo dall’autorità nazionale competente.
Storico versioni
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