Art. 10
Composizione del collegio
In vigore dal 14 nov 2018
Composizione del collegio
1. Il collegio è composto da:
a)
tutti i membri nazionali; e
b)
un rappresentante della Commissione quando il collegio esercita le funzioni di gestione.
Il rappresentante della Commissione nominato a norma della lettera b) del primo comma è anche il rappresentante della Commissione in seno al comitato esecutivo a norma dell’, paragrafo 4.
2. Il direttore amministrativo partecipa alle riunioni di gestione del collegio senza diritto di voto.
3. Il collegio può invitare a partecipare alle sue riunioni, in veste di osservatore, ogni persona il cui parere possa essere rilevante.
4. Fatte salve le disposizioni del regolamento interno di Eurojust, i membri del collegio possono farsi assistere da consulenti o esperti.
Storico versioni
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