Art. 10

Composizione del collegio

In vigore dal 14 nov 2018
Composizione del collegio 1.   Il collegio è composto da: a) tutti i membri nazionali; e b) un rappresentante della Commissione quando il collegio esercita le funzioni di gestione. Il rappresentante della Commissione nominato a norma della lettera b) del primo comma è anche il rappresentante della Commissione in seno al comitato esecutivo a norma dell’, paragrafo 4. 2.   Il direttore amministrativo partecipa alle riunioni di gestione del collegio senza diritto di voto. 3.   Il collegio può invitare a partecipare alle sue riunioni, in veste di osservatore, ogni persona il cui parere possa essere rilevante. 4.   Fatte salve le disposizioni del regolamento interno di Eurojust, i membri del collegio possono farsi assistere da consulenti o esperti.
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