Art. 7
Status dei membri nazionali
In vigore dal 14 nov 2018
Status dei membri nazionali
1. Ciascuno Stato membro distacca presso Eurojust un membro nazionale in conformità del proprio ordinamento giuridico. Il luogo normale di lavoro di tale membro nazionale è la sede di Eurojust.
2. Ciascun membro nazionale è assistito da un aggiunto e un assistente. In linea di principio, il luogo normale di lavoro dell’aggiunto e dell’assistente è, in linea di principio, la sede di Eurojust. Ciascuno Stato membro può decidere che l’aggiunto o l’assistente o entrambi abbiano il loro luogo normale di lavoro nello Stato membro di origine. Ove lo Stato membro adotti una siffatta decisione, ne informa il collegio. Se necessario per esigenze operative di Eurojust, il collegio può chiedere allo Stato membro di stabilire il luogo di lavoro dell’aggiunto e dell’assistente o di entrambi, per un periodo di tempo specificato, nella sede di Eurojust. Lo Stato membro ottempera alla richiesta del collegio senza indebito ritardo.
3. Il membro nazionale può essere assistito da più aggiunti o assistenti, il cui luogo normale di lavoro può essere, se necessario e previo accordo del collegio, presso Eurojust. Gli Stati membri informano Eurojust e la Commissione della nomina di membri nazionali, aggiunti e assistenti.
4. I membri nazionali e gli aggiunti devono avere lo status di magistrato del pubblico ministero, giudice o rappresentante dell’autorità giudiziaria con prerogative equivalenti a quelle di un pubblico ministero o giudice a norma del diritto nazionale. Gli Stati membri conferiscono loro almeno i poteri previsti dal presente regolamento affinché possano svolgere i loro compiti.
5. Il mandato dei membri nazionali e dei loro aggiunti è di cinque anni ed è rinnovabile una volta. Nei casi in cui l’aggiunto non possa agire per conto o in sostituzione del membro nazionale, quest’ultimo, alla scadenza del suo mandato, rimane in carica, con il consenso dello Stato membro interessato, fino al rinnovo del suo mandato o fino alla sua sostituzione.
6. Gli Stati membri nominano i membri nazionali e i loro aggiunti sulla base di una rilevante esperienza pratica di alto livello comprovata nel settore della giustizia penale.
7. L’aggiunto è in grado di agire per conto o in sostituzione del membro nazionale. Anche l’assistente può agire per conto o in sostituzione del membro nazionale, purché abbia lo status di cui al paragrafo 4.
8. Le informazioni operative scambiate tra Eurojust e gli Stati membri sono trasmesse per il tramite dei membri nazionali.
9. Gli stipendi ed emolumenti dei membri nazionali, degli aggiunti e degli assistenti sono a carico dello Stato membro, fatto salvo l’.
10. Quando i membri nazionali, gli aggiunti e gli assistenti operano nell’ambito dei compiti di Eurojust, le spese pertinenti relative a tali attività sono considerate spese operative.
Storico versioni
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