Art. 14

Modalità di votazione del collegio

In vigore dal 14 nov 2018
Modalità di votazione del collegio 1.   Salvo altrimenti disposto, e qualora non sia possibile raggiungere un consenso, il collegio decide a maggioranza dei suoi membri. 2.   Ogni membro dispone di un voto. In assenza di un membro con diritto di voto, l’aggiunto è abilitato a esercitare il diritto di voto secondo le condizioni di cui all’, paragrafo 7. In assenza dell’aggiunto, anche l’assistente è abilitato a esercitare il diritto di voto secondo le condizioni di cui all’, paragrafo 7.
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