Art. 14
Modalità di votazione del collegio
In vigore dal 14 nov 2018
Modalità di votazione del collegio
1. Salvo altrimenti disposto, e qualora non sia possibile raggiungere un consenso, il collegio decide a maggioranza dei suoi membri.
2. Ogni membro dispone di un voto. In assenza di un membro con diritto di voto, l’aggiunto è abilitato a esercitare il diritto di voto secondo le condizioni di cui all’, paragrafo 7. In assenza dell’aggiunto, anche l’assistente è abilitato a esercitare il diritto di voto secondo le condizioni di cui all’, paragrafo 7.
Storico versioni
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