Art. 55

Trasmissione di dati personali operativi a istituzioni, organi e organismi dell’Unione

In vigore dal 14 nov 2018
Trasmissione di dati personali operativi a istituzioni, organi e organismi dell’Unione 1.   Fatte salve eventuali ulteriori limitazioni ai sensi del presente regolamento, in particolare ai sensi dell’, paragrafo 8, dell’, paragrafo 5, e dell’, Eurojust trasmette dati personali operativi a un’altra istituzione, un altro organo o organismo dell’Unione solo se i dati sono necessari per il legittimo esercizio delle funzioni rientranti nelle competenze di tale istituzione, organo o organismo dell’Unione. 2.   Se i dati personali operativi sono trasmessi su richiesta dell’altra istituzione, dell’altro organo o dell’Unione, il titolare del trattamento e il destinatario sono entrambi responsabili della legittimità del trasferimento. Eurojust è tenuta a verificare la competenza dell’altra istituzione, dell’altro organo o organismo dell’Unione e ad effettuare una valutazione provvisoria della necessità della trasmissione dei dati personali operativi. Qualora emergano dubbi su tale necessità, Eurojust chiede ulteriori informazioni al destinatario. L’altra istituzione, l’altro organo o organismo dell’Unione provvede a che si possa successivamente verificare la necessità della trasmissione dei dati personali operativi. 3.   Nel procedere al trattamento dei dati personali l’altra istituzione, l’altro organo o organismo dell’Unione persegue unicamente le finalità per cui questi sono stati trasmessi.
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