Art. 53
Magistrati di collegamento distaccati presso Stati terzi
In vigore dal 14 nov 2018
Magistrati di collegamento distaccati presso Stati terzi
1. Allo scopo di agevolare la cooperazione giudiziaria con paesi terzi nei casi in cui Eurojust dà il suo sostegno in conformità del presente regolamento, il collegio di Eurojust può distaccare magistrati di collegamento presso un paese terzo, nel caso in cui esista un accordo di lavoro di cui all’, paragrafo 3, con le autorità competenti di detto paese di.
2. I compiti dei magistrati di collegamento includono attività volte a incoraggiare e accelerare tutte le forme di cooperazione giudiziaria in materia penale, in particolare stabilendo collegamenti diretti con le autorità competenti interessate. Nello svolgimento dei suoi compiti, il magistrato di collegamento può scambiare dati personali operativi con le autorità competenti del paese terzo interessato in conformità dell’.
3. Il magistrato di collegamento di cui al paragrafo 1 deve possedere un’esperienza di lavoro con Eurojust e una conoscenza adeguata della cooperazione giudiziaria nonché del funzionamento di Eurojust. Il distacco di un magistrato di collegamento per conto di Eurojust è subordinato al consenso preliminare del magistrato e del suo Stato membro.
4. Qualora il magistrato di collegamento distaccato da Eurojust sia selezionato tra membri nazionali, aggiunti o assistenti:
a)
lo Stato membro lo sostituisce nella sua funzione di membro nazionale, aggiunto o assistente;
b)
non può più esercitare i poteri conferitigli ai sensi dell’.
5. Fatto salvo l’articolo 110 dello statuto dei funzionari, il collegio di Eurojust elabora i termini e le condizioni del distacco dei magistrati di collegamento, compreso il livello di retribuzione. Il Collegio adotta le necessarie disposizioni attuative in consultazione con la Commissione.
6. Le attività dei magistrati di collegamento distaccati da Eurojust sono soggette al controllo del Garante europeo della protezione dei dati. I magistrati di collegamento riferiscono al collegio, che informa opportunamente delle loro attività il Parlamento europeo e il Consiglio nella relazione annuale. I magistrati di collegamento informano i membri nazionali e le autorità nazionali competenti di tutti i fascicoli riguardanti il rispettivo Stato membro.
7. Le autorità competenti degli Stati membri e i magistrati di collegamento di cui al paragrafo 1 possono mettersi direttamente in contatto tra loro. In tal caso, il magistrato di collegamento ne informa il membro nazionale interessato.
8. I magistrati di collegamento di cui al paragrafo 1 sono connessi al sistema automatico di gestione dei fascicoli.
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