Art. 51
Relazioni con altri organi e organismi dell’Unione
In vigore dal 14 nov 2018
Relazioni con altri organi e organismi dell’Unione
1. Eurojust instaura e mantiene relazioni di cooperazione con la rete europea di formazione giudiziaria.
2. L’OLAF contribuisce all’attività di coordinamento di Eurojust riguardante la tutela degli interessi finanziari dell’Unione, conformemente al suo mandato ai sensi del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013.
3. L’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera contribuisce alle attività di Eurojust, anche trasmettendo le pertinenti informazioni trattate in conformità del suo mandato e dei suoi compiti ai sensi dell’, paragrafo 1, lettera m), del regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio (21). Il trattamento dei dati personali da parte dell’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera è disciplinato dal regolamento (EU) 2018/1725 .
4. Per le esigenze di ricezione e trasmissione delle informazioni tra Eurojust e l’OLAF, e fatto salvo l’ del presente regolamento, gli Stati membri provvedono affinché i membri nazionali di Eurojust siano considerati autorità competenti degli Stati membri esclusivamente ai fini del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013. Lo scambio di informazioni tra l’OLAF e i membri nazionali non pregiudica l’obbligo di informare altre autorità competenti in virtù di detti regolamenti.
Storico versioni
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