Art. 45

Responsabilità in materia di protezione dei dati

In vigore dal 14 nov 2018
Responsabilità in materia di protezione dei dati 1.   Eurojust tratta i dati personali operativi in modo che sia possibile individuare l’autorità che li ha forniti o i sistemi da cui sono stati ottenuti. 2.   La responsabilità dell’esattezza dei dati personali operativi incombe a: a) Eurojust per i dati operativi forniti da uno Stato membro o da una istituzione, organo, ufficio o agenzia dell’Unione qualora i dati forniti siano stati modificati nel corso dell’elaborazione da parte di Eurojust; b) lo Stato membro o l’istituzione, ufficio, organo o agenzia dell’Unione che ha fornito i dati a Eurojust qualora i dati forniti non siano modificati nel corso dell’elaborazione da parte di Eurojust; c) Eurojust per i dati personali operativi forniti da paesi terzi o organizzazioni internazionali, nonché per i dati personali operativi ottenuti da Eurojust da fonti accessibili al pubblico. 3.   La responsabilità della conformità al regolamento (UE) 2018/1725 riguardo ai dati personali amministrativi e della conformità al presente regolamento e al capo IX, , del regolamento (UE) 2018/1725 riguardo ai dati personali operativi incombe a Eurojust. La responsabilità della liceità di un trasferimento di dati personali operativi incombe: a) ove uno Stato membro abbia fornito i dati personali operativi a Eurojust, a tale Stato membro; b) a Eurojust, ove quest’ultima abbia fornito i dati personali operativi interessati a Stati membri, istituzioni, organi e organismi dell’Unione, paesi terzi o organizzazioni internazionali. 4.   Fatte salve altre disposizioni del presente regolamento, Eurojust è responsabile di tutti i dati da esso trattati.
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