Art. 45
Responsabilità in materia di protezione dei dati
In vigore dal 14 nov 2018
Responsabilità in materia di protezione dei dati
1. Eurojust tratta i dati personali operativi in modo che sia possibile individuare l’autorità che li ha forniti o i sistemi da cui sono stati ottenuti.
2. La responsabilità dell’esattezza dei dati personali operativi incombe a:
a)
Eurojust per i dati operativi forniti da uno Stato membro o da una istituzione, organo, ufficio o agenzia dell’Unione qualora i dati forniti siano stati modificati nel corso dell’elaborazione da parte di Eurojust;
b)
lo Stato membro o l’istituzione, ufficio, organo o agenzia dell’Unione che ha fornito i dati a Eurojust qualora i dati forniti non siano modificati nel corso dell’elaborazione da parte di Eurojust;
c)
Eurojust per i dati personali operativi forniti da paesi terzi o organizzazioni internazionali, nonché per i dati personali operativi ottenuti da Eurojust da fonti accessibili al pubblico.
3. La responsabilità della conformità al regolamento (UE) 2018/1725 riguardo ai dati personali amministrativi e della conformità al presente regolamento e al capo IX, , del regolamento (UE) 2018/1725 riguardo ai dati personali operativi incombe a Eurojust.
La responsabilità della liceità di un trasferimento di dati personali operativi incombe:
a)
ove uno Stato membro abbia fornito i dati personali operativi a Eurojust, a tale Stato membro;
b)
a Eurojust, ove quest’ultima abbia fornito i dati personali operativi interessati a Stati membri, istituzioni, organi e organismi dell’Unione, paesi terzi o organizzazioni internazionali.
4. Fatte salve altre disposizioni del presente regolamento, Eurojust è responsabile di tutti i dati da esso trattati.
Storico versioni
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