Art. 45 · Responsabilità in materia di protezione dei dati

Art. 45

Responsabilità in materia di protezione dei dati

In vigore dal 14 nov 2018
Responsabilità in materia di protezione dei dati 1.   Eurojust tratta i dati personali operativi in modo che sia possibile individuare l’autorità che li ha forniti o i sistemi da cui sono stati ottenuti. 2.   La responsabilità dell’esattezza dei dati personali operativi incombe a: a) Eurojust per i dati operativi forniti da uno Stato membro o da una istituzione, organo, ufficio o agenzia dell’Unione qualora i dati forniti siano stati modificati nel corso dell’elaborazione da parte di Eurojust; b) lo Stato membro o l’istituzione, ufficio, organo o agenzia dell’Unione che ha fornito i dati a Eurojust qualora i dati forniti non siano modificati nel corso dell’elaborazione da parte di Eurojust; c) Eurojust per i dati personali operativi forniti da paesi terzi o organizzazioni internazionali, nonché per i dati personali operativi ottenuti da Eurojust da fonti accessibili al pubblico. 3.   La responsabilità della conformità al regolamento (UE) 2018/1725 riguardo ai dati personali amministrativi e della conformità al presente regolamento e al capo IX, , del regolamento (UE) 2018/1725 riguardo ai dati personali operativi incombe a Eurojust. La responsabilità della liceità di un trasferimento di dati personali operativi incombe: a) ove uno Stato membro abbia fornito i dati personali operativi a Eurojust, a tale Stato membro; b) a Eurojust, ove quest’ultima abbia fornito i dati personali operativi interessati a Stati membri, istituzioni, organi e organismi dell’Unione, paesi terzi o organizzazioni internazionali. 4.   Fatte salve altre disposizioni del presente regolamento, Eurojust è responsabile di tutti i dati da esso trattati.
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