Art. 17
Modifiche ordinarie
In vigore dal 17 ott 2018
Modifiche ordinarie
1. Le modifiche ordinarie sono approvate e rese pubbliche dagli Stati membri in cui è situata la zona geografica della denominazione di origine o dell'indicazione geografica.
Le domande di approvazione di una modifica ordinaria di un disciplinare sono presentate alle autorità dello Stato membro in cui è situata la zona geografica della denominazione o dell'indicazione. I richiedenti devono soddisfare i requisiti di cui all'articolo 95 del regolamento (UE) n. 1308/2013. Se la domanda di approvazione di una modifica ordinaria di un disciplinare non proviene dal richiedente che aveva presentato la domanda di protezione del nome o dei nomi cui fa riferimento il disciplinare, lo Stato membro dà a tale richiedente, se esiste ancora, la possibilità di formulare osservazioni sulla domanda.
La domanda di modifica ordinaria presenta una descrizione delle modifiche ordinarie e una sintesi dei motivi che le rendono necessarie e dimostra che le modifiche proposte sono da considerarsi ordinarie a norma dell' del presente regolamento.
2. Se ritiene che i requisiti del regolamento (UE) n. 1308/2013 e le disposizioni adottate in virtù dello stesso siano soddisfatti, lo Stato membro può approvare e rendere pubblica la modifica ordinaria. La decisione di approvazione comprende il documento unico consolidato modificato, se del caso, e il disciplinare consolidato modificato.
La modifica ordinaria è applicabile nello Stato membro allorché è resa pubblica. Lo Stato membro comunica alla Commissione le modifiche ordinarie entro un mese dalla data in cui è stata resa pubblica la decisione nazionale di approvazione.
3. Le decisioni di approvazione delle modifiche ordinarie concernenti prodotti vitivinicoli originari di paesi terzi sono adottate in conformità del regime vigente nel paese terzo interessato e sono comunicate alla Commissione da un singolo produttore ai sensi dell' o da un gruppo di produttori avente un interesse legittimo direttamente alla Commissione o tramite le autorità di detto paese terzo, entro un mese dalla data in cui sono rese pubbliche.
4. La comunicazione delle modifiche ordinarie è considerata debitamente completata quando è conforme all' del regolamento di esecuzione (UE) 2019/34.
5. Nel caso in cui la modifica ordinaria comporti una modifica del documento unico, la Commissione pubblica la descrizione della modifica ordinaria di cui all' del regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 e il documento unico modificato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, entro tre mesi dalla data in cui perviene la comunicazione dello Stato membro, del paese terzo ovvero del singolo produttore o gruppo di produttori di un paese terzo.
6. Nel caso in cui la modifica ordinaria non comporti una modifica del documento unico, la Commissione rende pubblica, tramite i sistemi di informazione di cui all' del regolamento di esecuzione (UE) 2019/34, la descrizione della modifica ordinaria entro tre mesi dalla data in cui perviene la comunicazione dello Stato membro, del paese terzo o del richiedente stabilito nel paese terzo.
7. Le modifiche ordinarie sono applicabili nel territorio dell'Unione allorché sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C o rese pubbliche dalla Commissione nei sistemi di informazione di cui all' del regolamento di esecuzione (UE) 2019/34.
8. Se la zona geografica si estende su più di uno Stato membro, gli Stati membri interessati applicano la procedura di modifica ordinaria separatamente per la parte della zona che rientra nel rispettivo territorio. La modifica ordinaria è applicabile solo dopo l'entrata in applicazione dell'ultima decisione nazionale di approvazione. Lo Stato membro che approva per ultimo la modifica ordinaria invia alla Commissione la comunicazione di cui al paragrafo 4 entro un mese dalla data in cui è resa pubblica la sua decisione di approvazione della modifica ordinaria.
Se uno o più Stati membri interessati non adottano la decisione nazionale di approvazione di cui al primo comma, uno degli altri Stati membri interessati può presentare domanda ai sensi della procedura di modifica dell'Unione. Questa disposizione si applica altresì, mutatis mutandis, quando uno o più dei paesi interessati è un paese terzo.
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