Art. 14

Tipi di modifiche

In vigore dal 17 ott 2018
Tipi di modifiche 1.   Ai fini dell'articolo 105 del regolamento (UE) n. 1308/2013, le modifiche del disciplinare sono classificate in due categorie in base alla loro rilevanza: le modifiche che richiedono una procedura di opposizione a livello di Unione («modifiche dell'Unione») e le modifiche che sono gestite a livello di Stato membro o di paese terzo («modifiche ordinarie»). Una modifica è considerata modifica dell'Unione qualora: a) includa una variazione del nome della denominazione di origine protetta o dell'indicazione geografica protetta; b) consista nella variazione, soppressione o aggiunta di una categoria di prodotti vitivinicoli, di cui all'allegato VII, parte II, del regolamento (UE) n. 1308/2013; c) possa potenzialmente invalidare il legame di cui all'articolo 93, paragrafo 1, lettera a), punto i), o lettera b), punto i), del regolamento (UE) n. 1308/2013; d) comporti ulteriori restrizioni alla commercializzazione del prodotto. Le domande di modifica dell'Unione presentate da paesi terzi o da produttori di paesi terzi contengono la prova che la modifica richiesta è conforme alle disposizioni legislative in materia di protezione delle denominazioni di origine o delle indicazioni geografiche vigenti nel paese terzo interessato. Tutte le altre modifiche sono considerate modifiche ordinarie. 2.   Ai fini dell'articolo 105 del regolamento (UE) n. 1308/2013, una modifica temporanea è una modifica ordinaria riguardante una variazione temporanea del disciplinare dovuta all'imposizione, da parte delle autorità pubbliche, di misure sanitarie e fitosanitarie obbligatorie o motivata da calamità naturali o da condizioni meteorologiche sfavorevoli ufficialmente riconosciute dalle autorità competenti.
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