Art. 14
Tipi di modifiche
In vigore dal 17 ott 2018
Tipi di modifiche
1. Ai fini dell'articolo 105 del regolamento (UE) n. 1308/2013, le modifiche del disciplinare sono classificate in due categorie in base alla loro rilevanza: le modifiche che richiedono una procedura di opposizione a livello di Unione («modifiche dell'Unione») e le modifiche che sono gestite a livello di Stato membro o di paese terzo («modifiche ordinarie»).
Una modifica è considerata modifica dell'Unione qualora:
a)
includa una variazione del nome della denominazione di origine protetta o dell'indicazione geografica protetta;
b)
consista nella variazione, soppressione o aggiunta di una categoria di prodotti vitivinicoli, di cui all'allegato VII, parte II, del regolamento (UE) n. 1308/2013;
c)
possa potenzialmente invalidare il legame di cui all'articolo 93, paragrafo 1, lettera a), punto i), o lettera b), punto i), del regolamento (UE) n. 1308/2013;
d)
comporti ulteriori restrizioni alla commercializzazione del prodotto.
Le domande di modifica dell'Unione presentate da paesi terzi o da produttori di paesi terzi contengono la prova che la modifica richiesta è conforme alle disposizioni legislative in materia di protezione delle denominazioni di origine o delle indicazioni geografiche vigenti nel paese terzo interessato.
Tutte le altre modifiche sono considerate modifiche ordinarie.
2. Ai fini dell'articolo 105 del regolamento (UE) n. 1308/2013, una modifica temporanea è una modifica ordinaria riguardante una variazione temporanea del disciplinare dovuta all'imposizione, da parte delle autorità pubbliche, di misure sanitarie e fitosanitarie obbligatorie o motivata da calamità naturali o da condizioni meteorologiche sfavorevoli ufficialmente riconosciute dalle autorità competenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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