Art. 16

Ammissibilità delle domande di modifica dell'Unione

In vigore dal 17 ott 2018
Ammissibilità delle domande di modifica dell'Unione 1.   Le domande di approvazione di una modifica dell'Unione di un disciplinare sono considerate ammissibili se sono presentate, mutatis mutandis, a norma dell'articolo 105 del regolamento (UE) n. 1308/2013 nonché dell' e dell', paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 e se sono debitamente compilate. La domanda di approvazione di una modifica dell'Unione di un disciplinare è considerata debitamente compilata ove sia completa ed esaustiva e ove sia conforme alle prescrizioni dell' e dell', paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/34. L'approvazione da parte della Commissione di una domanda di approvazione di una modifica dell'Unione di un disciplinare riguarda soltanto le modifiche presentate nella domanda stessa. 2.   Se la domanda è giudicata inammissibile, le autorità competenti dello Stato membro o quelle del paese terzo ovvero il richiedente stabilito in un paese terzo sono informati dei motivi dell'inammissibilità.
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