Art. 3

Richiedente

In vigore dal 17 ott 2018
Richiedente Un singolo produttore può essere considerato richiedente ai sensi dell'articolo 95, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 se è dimostrato che: a) la persona in questione è il solo produttore che desideri presentare una domanda e b) la zona geografica delimitata possiede caratteristiche che differiscono notevolmente da quelle delle zone limitrofe ovvero le caratteristiche del prodotto sono differenti da quelle dei prodotti delle zone limitrofe. Il fatto che una denominazione di origine protetta o una indicazione geografica protetta sia costituita dal nome dell'azienda del singolo produttore richiedente o che contenga tale nome non impedisce ad altri produttori di utilizzare detto nome, a condizione che si conformino al disciplinare di produzione.
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