Art. 4

Requisiti supplementari relativi al disciplinare di produzione

In vigore dal 17 ott 2018
Requisiti supplementari relativi al disciplinare di produzione 1.   La descrizione dei prodotti vitivinicoli indica la o le categorie pertinenti di prodotti vitivinicoli scegliendole tra le categorie di cui all'allegato VII, parte II, del regolamento (UE) n. 1308/2013. 2.   Ove il disciplinare indichi che il condizionamento, compreso l'imbottigliamento, deve aver luogo nella zona geografica delimitata o all'interno di una zona nelle immediate vicinanze della zona delimitata di cui trattasi, esso comprende altresì le motivazioni per cui, nel caso specifico, il condizionamento deve aver luogo in quella particolare zona geografica per salvaguardare la qualità, garantire l'origine o assicurare il controllo, tenendo conto del diritto dell'Unione, in particolare delle norme in materia di libera circolazione delle merci e di libera prestazione dei servizi.
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