Art. 2

Nome da proteggere

In vigore dal 17 ott 2018
Nome da proteggere 1.   Il nome da proteggere come denominazione di origine o indicazione geografica è registrato solo nelle lingue attualmente o storicamente utilizzate per descrivere il prodotto specifico nella zona geografica delimita. 2.   Il nome di una denominazione di origine o di una indicazione geografica è registrato nel suo alfabeto originale. Quando l'alfabeto originale non è in caratteri latini, insieme al nome nell'alfabeto originale è registrata una trascrizione in caratteri latini.
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