Art. 2
Nome da proteggere
In vigore dal 17 ott 2018
Nome da proteggere
1. Il nome da proteggere come denominazione di origine o indicazione geografica è registrato solo nelle lingue attualmente o storicamente utilizzate per descrivere il prodotto specifico nella zona geografica delimita.
2. Il nome di una denominazione di origine o di una indicazione geografica è registrato nel suo alfabeto originale. Quando l'alfabeto originale non è in caratteri latini, insieme al nome nell'alfabeto originale è registrata una trascrizione in caratteri latini.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2019:33:oj#art-2