Art. 6

Procedura nazionale

In vigore dal 17 ott 2018
Procedura nazionale Quando inoltra alla Commissione una domanda di protezione a norma dell'articolo 96, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1308/2013, lo Stato membro acclude una dichiarazione in cui attesta che la domanda presentata dal richiedente soddisfa le condizioni per la protezione ai sensi della parte II, titolo II, capo I, sezione 2, sottosezione 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e delle disposizioni adottate a norma del medesimo e certifica che il documento unico di cui all'articolo 94, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 1308/2013 è una sintesi fedele del disciplinare. Gli Stati membri informano la Commissione delle opposizioni ammissibili pervenute nell'ambito della procedura nazionale. Gli Stati membri tengono informata la Commissione in merito a eventuali procedimenti giudiziari nazionali che potrebbero incidere sulla domanda di protezione.
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