Art. 8

Protezione nazionale transitoria

In vigore dal 17 ott 2018
Protezione nazionale transitoria 1.   A decorrere dalla data di trasmissione della domanda alla Commissione, uno Stato membro può concedere a un nome, solo in via transitoria, una protezione a livello nazionale. Tale protezione nazionale transitoria cessa alla data in cui è adottata una decisione di protezione a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 oppure alla data in cui la domanda è ritirata. 2.   Qualora un nome non sia protetto ai sensi del presente regolamento, le conseguenze di tale protezione nazionale sono di responsabilità esclusiva dello Stato membro interessato. Le misure adottate dagli Stati membri a norma del paragrafo 1 non incidono in alcun modo sugli scambi intraunionali o internazionali.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2019:33:oj#art-8

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Protezione nazionale transitoria (Art. 8 Regolamento (UE) 2019/33) — Testo vigente | Portale Normativo