Art. 10

Esame della domanda

In vigore dal 17 ott 2018
Esame della domanda La verifica della domanda da parte della Commissione di cui all'articolo 97, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 consiste nel controllare che la domanda non contenga errori palesi. Nel verificare la domanda la Commissione prende in esame in particolare il documento unico. È previsto che la verifica venga completata entro un termine di sei mesi. Se detto termine è superato, la Commissione comunica per iscritto al richiedente i motivi del ritardo.
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