Art. 9
Ammissibilità della domanda
In vigore dal 17 ott 2018
Ammissibilità della domanda
1. Le domande di protezione sono considerate ammissibili se sono presentate a norma degli articoli 94, 95 e 96 del regolamento (UE) n. 1308/2013 nonché dell' e dell', paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 e se sono debitamente compilate.
Una domanda di protezione è considerata debitamente compilata se è conforme all'articolo 94, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013 nonché all' del regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 e se il documento unico è debitamente compilato.
Il documento unico riepilogativo del disciplinare di produzione di cui all'articolo 94, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 1308/2013 è considerato debitamente compilato quando è conforme alle prescrizioni dell', paragrafi 1 e 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/34. Il disciplinare di produzione è considerato debitamente compilato quando è conforme alle prescrizioni dell'articolo 94, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013.
2. Se ritiene inammissibile una domanda, la Commissione comunica alle autorità competenti dello Stato membro o a quelle del paese terzo ovvero al richiedente stabilito in un paese terzo i motivi sui quali si fonda il giudizio di inammissibilità.
3. Almeno una volta al mese la Commissione pubblica l'elenco dei nomi per i quali ha ricevuto domanda di protezione come denominazione di origine o indicazione geografica, il nome dello Stato membro o del paese terzo richiedente e la data di presentazione della domanda.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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