Art. 11
Ammissibilità e motivi dell'opposizione
In vigore dal 17 ott 2018
Ammissibilità e motivi dell'opposizione
1. Ai fini dell'articolo 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013 una dichiarazione di opposizione motivata è ammissibile se:
a)
perviene alla Commissione entro il termine stabilito all'articolo 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013;
b)
è conforme alle prescrizioni dell', paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/34;
e
c)
dimostra che la domanda di protezione o di modifica del disciplinare ovvero di cancellazione della protezione è incompatibile con le norme in materia di denominazioni di origine e di indicazioni geografiche perché:
i)
confliggerebbe con gli articoli da 92 a 95, 105 o 106 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e con le disposizioni adottate a norma del medesimo,
ii)
la registrazione del nome proposto confliggerebbe con l'articolo 100 o con l'articolo 101 del regolamento (UE) n. 1308/2013,
iii)
la registrazione del nome proposto comprometterebbe i diritti del titolare di un marchio ovvero di un utente di un nome interamente omonimo o di un nome composto contenente un termine identico al nome da registrare, oppure l'esistenza di nomi parzialmente omonimi o di altri nomi simili al nome da registrare riferiti a prodotti vitivinicoli che si trovano legalmente sul mercato da almeno cinque anni prima della data di pubblicazione di cui all'articolo 97, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013.
I motivi dell'opposizione sono valutati con riferimento al territorio dell'Unione.
Se l'opposizione è presentata da una persona fisica o giuridica, la dichiarazione di opposizione debitamente motivata è ammissibile soltanto se dimostra l'interesse legittimo dell'opponente.
2. Se ritiene inammissibile l'opposizione, la Commissione comunica all'autorità ovvero alla persona fisica o giuridica che si è opposta i motivi sui quali si fonda il giudizio di inammissibilità.
Storico versioni
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