Art. 12
Procedura di opposizione
In vigore dal 17 ott 2018
Procedura di opposizione
1. Se ritiene che l'opposizione sia ammissibile, la Commissione invita l'autorità o la persona fisica o giuridica che ha presentato l'opposizione e l'autorità o la persona fisica o giuridica che ha presentato la domanda di protezione a procedere a idonee consultazioni per un periodo di tre mesi. L'invito è emanato entro quattro mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea della domanda di protezione alla quale si riferisce la dichiarazione di opposizione motivata ed è corredato di copia della dichiarazione di opposizione motivata. In qualsiasi momento durante il periodo di tre mesi, la Commissione può, su richiesta dell'autorità o della persona fisica o giuridica che ha presentato la domanda, prorogare il termine per le consultazioni di un massimo di tre mesi.
2. L'autorità o la persona che ha presentato l'opposizione e l'autorità o la persona che ha presentato la domanda di protezione avviano tali consultazioni senza indebiti ritardi. Esse si trasmettono reciprocamente le informazioni utili alla valutazione della conformità della domanda di protezione alle condizioni del presente regolamento e del regolamento (UE) n. 1308/2013.
3. Se le parti raggiungono un accordo, il richiedente stabilito nel paese terzo oppure le autorità dello Stato membro o del paese terzo da cui è stata presentata la domanda di protezione notificano alla Commissione i risultati delle consultazioni svolte e tutti i fattori che hanno consentito il raggiungimento dell'accordo, compresi i pareri delle parti. Se gli elementi pubblicati a norma dell'articolo 97, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013 hanno subito modifiche sostanziali, la Commissione procede nuovamente all'esame di cui all'articolo 97, paragrafo 2, del medesimo regolamento dopo l'espletamento di una procedura nazionale che garantisca l'adeguata pubblicazione di tali elementi modificati. Ove, a seguito dell'accordo, non vengano apportate modifiche al disciplinare di produzione oppure le modifiche non siano sostanziali, la Commissione adotta una decisione a norma dell'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 che conferisce la protezione alla denominazione di origine o all'indicazione geografica.
4. Se non viene raggiunto un accordo, il richiedente stabilito nel paese terzo oppure le autorità dello Stato membro o del paese terzo da cui è stata presentata la domanda di protezione notificano alla Commissione i risultati delle consultazioni svolte e tutti i relativi documenti e informazioni. La Commissione adotta una decisione a norma dell'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 che conferisce la protezione oppure che respinge la domanda.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2019:33:oj#art-12