Art. 13

Restrizioni dell'uso di denominazioni di origine protette e di indicazioni geografiche protette

In vigore dal 17 ott 2018
Restrizioni dell'uso di denominazioni di origine protette e di indicazioni geografiche protette 1.   Fatto salvo l'articolo 102 del regolamento (UE) n. 1308/2013, la Commissione può adottare atti di esecuzione che concedano un periodo transitorio fino a cinque anni per consentire ai prodotti originari di uno Stato membro o di un paese terzo la cui denominazione è costituita o contiene un nome che viola l'articolo 103, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 di continuare a utilizzare la denominazione con cui sono stati commercializzati. La concessione di tale periodo transitorio è subordinata alla presentazione di una dichiarazione di opposizione ammissibile a norma dell'articolo 96, paragrafo 3, o dell'articolo 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013 da cui risulti che la decisione che conferisce la protezione del nome comprometterebbe l'esistenza: a) di un nome del tutto identico o di un nome composto contenente un termine identico al nome da registrare; oppure b) di nomi parzialmente omonimi o di altri nomi simili al nome da registrare riferiti a prodotti vitivinicoli che si trovano legalmente sul mercato da almeno cinque anni prima della data di pubblicazione di cui all'articolo 97, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013. 2.   La Commissione può adottare atti di esecuzione che prorogano fino a quindici anni il periodo transitorio di cui al paragrafo 1 in casi debitamente giustificati, ove sia dimostrato che: a) la denominazione di cui al paragrafo 1 è stata legalmente utilizzata, in base ad usi leali e costanti, durante almeno i venticinque anni precedenti la presentazione della domanda di protezione presso la Commissione; b) l'uso della denominazione di cui al paragrafo 1 non ha inteso sfruttare, in alcun momento, la reputazione del nome registrato ed è altresì dimostrato che tale uso non ha indotto né ha potuto indurre in errore il consumatore quanto alla vera origine del prodotto. 3.   Quando si usa una denominazione di cui ai paragrafi 1 e 2, l'indicazione del paese di origine figura in modo chiaro e visibile in etichetta. 4.   Al fine di superare difficoltà temporanee e raggiungere l'obiettivo a lungo termine dell'osservanza del disciplinare da parte di tutti i produttori della zona interessata, uno Stato membro può concedere la protezione per un periodo transitorio, a decorrere dalla data di trasmissione della domanda alla Commissione, purché gli operatori interessati abbiano commercializzato legalmente i prodotti vitivinicoli di cui trattasi utilizzando in modo continuativo tali nomi almeno per i cinque anni che precedono la presentazione della domanda alle autorità dello Stato membro e purché tali difficoltà temporanee siano state menzionate nella procedura nazionale di opposizione di cui all'articolo 96, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013. Il periodo transitorio è il più breve possibile e comunque non supera i dieci anni. Il primo comma si applica mutatis mutandis a una indicazione geografica protetta o a una denominazione di origine protetta relativa a una zona geografica situata in un paese terzo, ad eccezione della procedura di opposizione. I suddetti periodi transitori sono indicati nel fascicolo di domanda di cui all'articolo 94, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013.
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